La regione Campania, con decreto dirigenziale n.290 del 23 dicembre 2013, stabilisce che l’invio dell’APE può avvenire solo per via telematica ed in maniera esclusiva a partire dal 1° febbraio 2014, previa apposizione di Firma Digitale.

Di conseguenza, a partire da quella data la registrazione degli Attestati di prestazione energetica emessi dai soggetti certificatori avverrà esclusivamente con le modalità previste dall’art. 38 comma 2 del citato Decreto del Presidente della repubblica n. 445, ovvero prevedendone la sottoscrizione mediante firma digitale.
Si evidenzia anche che le nuove modalità di trasmissione previste dal Decreto legislativo n.192 modificato qualificano in modo diverso il documento inviato dal soggetto certificatore alla Amministrazione regionale competente, determinando l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000.
Si deve quindi porre grande attenzione alla correttezza dei dati trasmessi, anche per quanto riguarda i dati catastali, il cui inserimento garantisce che esiste un solo Ape in corso di validità per ogni unità immobiliare identificata con i propri riferimenti.

Di recente si è vista un’accelerazione nell’adozione della tecnologia della Firma Digitale nel mondo della delle prestazioni energetiche degli edifici. Le nuove disposizioni in merito alla Certificazione Energetica spesso prevedono la possibilità o in alcuni casi l’obbligatorietà di gestire il certificato in formato elettronico, previa apposizione della firma digitale. A riguardo, infatti, molti regolamenti regionali impongono la Firma Digitale sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE, in alcuni casi ancora ACE). È importante sottolineare che, in base a quanto detto, ogni APE, firmato digitalmente, ha PIENA VALIDITA’ LEGALE e può essere utilizzato come documento ufficiale nei contratti di compravendita o affitto, come previsto dalle disposizioni normative.

Il documento elettronico, firmato digitalmente ed archiviato sul sistema regionale è, a tutti gli effetti, un documento AUTENTICO che può essere consegnato anche solo in versione elettronica. In questo caso è sufficiente spedire al richiedente il certificato APE con firma digitale in formato P7M e/o PDF insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove si attesta la conformità del documento all’originale.

Quindi un proprietario o conduttore può perciò consegnare al notaio, in caso di contratto di compravendita o locazione, il documento in formato elettronico, purché firmato digitalmente. In base a quanto stabilito dal DL.82/2005 e successive modifiche, il notaio deve accettare la firma digitale ed effettuare la procedura di decodifica. Appurata la veridicità del documento elettronico, potrà stampare l’APE e allegarlo al contratto senza costi aggiuntivi.

 

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