È il decreto Mininterno 20 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio scorso, ad aver adottato il certificato che i comuni devono trasmettere entro il 30 maggio 2014, per chiedere il rimborso degli oneri per interessi per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguiti all’abolizione della seconda rata dell’anno 2013 dell’imposta municipale propria.
Per la validità della comunicazione, i Comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 14 del 30 maggio 2014, sono tenuti infatti a trasmettere la certificazione esclusivamente con modalità telematica, insieme alla sottoscrizione, mediante apposizione di Firma Digitale, del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario, al fine di ottenere il rimborso erariale degli oneri per interessi.
Ai fini del rimborso, altra forma di invio rispetto a quella telematica (per esempio, cartacea) non verrà presa in considerazione.
Una richiesta di rimborso questa che deriva dall’abolizione della seconda rata IMU prevista dal D.L.n. 133/2013 convertito in legge 29 gennaio 2014 n. 5. In particolare si è previsto con tale decreto l’abolizione in via definitiva della seconda rata IMU per l’anno 2013 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e al tempo stesso è stato confermato il pagamento, scaduto lo scorso 24 gennaio 2014, della cosiddetta mini Imu, una quota dell’imposta municipale propria, pari al 40%, dell’eventuale differenza tra l’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base e della detrazione decisa dal Comune per il periodo di imposta 2013.
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